Statuto

 

Statuto del Centro di Archeologia Cretese

Approvato dal Consiglio del Centro nella seduta del 10 ottobre 2013

 

Art. 1 - Denominazione

  1. Presso l’Università degli Studi di Catania è costituito il Centro di ricerca denominato Centro di Archeologia Cretese, in sigla CAC.
  2. Il presente Statuto disciplina finalità, composizione e attribuzione degli organi del Centro di ricerca, da ora in poi denominato CAC.

Art. 2 - Finalità

Il Centro promuove ed effettua studi e ricerche sullo sviluppo della civiltà a Creta dalla preistoria all’età bizantina, in una prospettiva interdisciplinare con indagini scientifiche sui materiali e applicazione delle tecnologie di rilievo, restituzione e ricostruzione 3D/4D. Il Centro promuove ed effettua altresì studi sui rapporti tra Creta e le aree del Mediterraneo centrale e orientale (Italia meridionale, Sicilia, Grecia, Libia, Egitto, Turchia, Cipro), nonché sulla storia delle ricerche a Creta in età moderna e contemporanea e sulla ricezione dell’arte cretese nella cultura odierna.

Art. 3 - Durata

La durata del Centro è di anni 5 (cinque) suscettibile di rinnovo su proposta motivata dal suo Consiglio ed approvata dai competenti organi di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente.

Art. 4 - Componenti

  1. Sono componenti del CAC i docenti dell’Università di Catania che ne hanno promosso l’istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito.
  2. Possono fare richiesta di aderire al CAC i docenti di università italiane e straniere che svolgono ricerche relative a Creta e alle sue relazioni con l’esterno.
  3. Possono avanzare richiesta di aderire al CAC anche studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione nel campo dell’archeologia cretese.

Art. 5 - Ammissione di studiosi di altri Atenei e extrauniversitari

  1. Relativamente all’ammissione di studiosi di altri Atenei italiani e/o stranieri, la richiesta deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.
  2. Relativamente agli studiosi extrauniversitari, la richiesta di ammissione deve essere corredata da un curriculum vitae e da una relazione di accompagnamento di almeno due componenti del Comitato Scientifico.
  3. Sulla richiesta di ammissione, di cui ai precedenti punti, delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, su parere del Comitato scientifico.

Art. 6 - Utenti del Centro

Può essere autorizzato a utilizzare le strutture e le apparecchiature del Centro, previa richiesta motivata al Direttore e per un periodo predeterminato, chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.

Art. 7 - Organi del CAC

Sono organi del CAC il Consiglio, il Comitato scientifico e il Direttore. Il funzionamento dei predetti organi è disciplinato dai successivi articoli 8,9 e 10.

Art. 8 - Il Consiglio

  1. Il Consiglio è composto dai docenti che sono componenti del Centro.
  2. Il Consiglio, presieduto dal Direttore del Centro, esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nonché dal presente statuto.

In particolare:

  1. Delibera la modifica del Regolamento del Centro medesimo a maggioranza assoluta dei componenti e lo sottopone, per l’approvazione, agli organi accademici per competenza;
  2. Elegge il Direttore;
  3. Delibera sulle richieste di ammissione al Centro di nuovi membri;
  4. Approva il programma di attività annuale del Centro predisposto dal Comitato scientifico e detta i criteri generali per l’impiego coordinato delle risorse, del personale, dei mezzi e degli strumenti assegnati al Centro;
  5. Approva la relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati.
  1. Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie riunioni, temporaneamente e a solo titolo consultivo, gli studiosi e gli operatori, anche extrauniversitari, di specifica competenza nei vari settori e nelle aree d’intervento del Centro.
  2. Il Consiglio, convocato dal Direttore, si riunisce almeno una volta l’anno. Il Consiglio inoltre può essere convocato dal Direttore ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta.
  3. La convocazione delle sedute del Consiglio deve essere comunicata per iscritto, anche via mail, a ciascun avente diritto almeno sei giorni prima della data della seduta. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore, con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
  4. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  5. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato di volta in volta dal Direttore.
  7. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 9 - Il Comitato scientifico

  1. Il Comitato scientifico è composto da docenti universitari e da studiosi extrauniversitari che hanno aderito al centro ed è nominato dal Consiglio.
  2. Il Comitato scientifico è coordinato da un Presidente, eletto dal Comitato scientifico stesso a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive e nominato dal Consiglio.
  3. Il Comitato scientifico elabora il programma scientifico e culturale del Centro che viene sottoposto annualmente all’approvazione del Consiglio.
  4. Il comitato scientifico esprime parere sulle richieste di ammissione di nuovi membri al fine di sottoporle al giudizio del Consiglio.

Art. 10 - Il Direttore

Il Direttore è eletto nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento elettorale di Ateneo. Possono rivestire la carica di Direttore i membri del consiglio, professori a tempo pieno. Il Direttore resta in carica quattro anni ed il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono dovute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

In particolare:

  1. Rappresenta il Centro, convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l’ordine del giorno, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la conservazione dei relativi verbali;
  2. Promuove le attività del Centro in conformità ai principi di efficienza, trasparenza ed efficacia e vigila sull’osservanza di leggi, Statuto e Regolamenti;
  3. Formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario, nonché le richieste relative al reperimento del personale tecnico-amministrativo la cui attività può essere prestata a favore del Centro;
  4. Formula al PAC AC entro il limite di spesa previsto dal budget, motivata e documentata richiesta di assunzione di impegni di spesa per la gestione del Centro.

Art. 11 - Gestione amministrativa finanziaria e contabile

  1. Alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro provvede il PAC AC, in conformità alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.
  2. Il Centro può ricevere contributi da parte di Enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative legate ai suoi obiettivi, può accettare committenze per ricerche e iniziative attinenti i suoi obiettivi.

Art. 12 - Personale tecnico-amministrativo

Il Centro si avvale della collaborazione del personale tecnico amministrativo e di ricerca assunto mediante contratto di collaborazione a tempo determinato e/o specificamente assegnato dalla direzione generale di Ateneo.

Art. 13 - Sede

Il Centro è ospitato nei locali di Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4. Ha inoltre sede di ricerca presso la Casa della Missione di Prinias, Creta.

Art. 14 - Modifiche di statuto e scioglimento del Centro

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera del Consiglio del Centro con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e approvata dai competenti organi di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.